L’infermiere e l’attività libero professionale
Attualmente, il termine “Professione” si riferisce all’esercizio di una attività nella quale la componente intellettuale prevale su quella materiale ed è condizionata al possesso, da parte del professionista, di determinati requisiti.
Ai sensi della legge 42/99, l’infermiere svolge una “professione sanitaria” non ausiliaria, con un suo campo di attività e responsabilità, si tratta quindi di una professione intellettuale ai sensi dell’art.2229 del Codice civile, con conseguente obbligo di iscrizione al relativo albo.
Il libero professionista è un prestatore d’opera intellettuale che esercita in regime di autonomia scientifica e gerarchica nei confronti del cliente con ampia discrezionalità e con propria organizzazione di lavoro.
L’infermiere che esercita la libera professione assume la responsabilità del proprio agire (in forma autonoma) e la responsabilità di rappresentare la professione nel contesto sociale.
La modalità dell’esercizio libero professionale richiede:
- L’organizzazione in proprio dell’attività;
- Il rapporto di fiducia tra professionista e cliente e la non subordinazione nei confronti del cliente;
- La responsabilità diretta dell’attività svolta rispetto alle norme , legislative, fiscali e deontologiche.
- Il diritto a ricevere l’onorario nel rispetto del principio dell’equo compenso;
- La discrezionalità circoscritta alle regole professionali e all’esperienza posseduta.
L’Ordine professionale è l’Ente a cui è demandato il compito di vigilare sull’esercizio della professione e tutelare il decoro e l’indipendenza degli infermieri rappresentati. La libera professione è destinata a crescere parallelamente alla crescita del processo di professionalizzazione e sarà la modalità di esercizio professionale che favorisce la possibilità all’Infermiere di affermare il proprio Status professionale in ambito sanitario e socio-sanitario.