L’infermiere libero professionista, nell’esercizio dell’attività può avvalersi della pubblicità sanitaria nelle diverse forme consentite, quale strumento per la divulgazione della propria opera professionale al cittadino e alle strutture. Per l’utilizzo di tale strumento, è richiesto al professionista di attenersi a delle regole non solo di natura giuridica, ma anche di natura deontologico professionale, con lo scopo di mantenere un’immagine corretta della professione, utilizzando forme pubblicitarie e linguaggi consoni ad una professione intellettuale. Al fine di tutelare l’interesse del cittadino e il diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione oltreché la professionalità della classe infermieristica, gli Ordini esercitano l’azione di vigilanza nel rispetto delle regole deontologiche e dei codici di autodisciplina verificando che la pubblicità venga realizzata secondo criteri di trasparenza e di veridicità nonché in assenza di messaggi di natura promozionale o suggestiva. Gli infermieri liberi professionisti sono tenuti al rispetto delle linee guida presenti all’interno del “Vademecum della libera professione infermieristica”. Dovranno inoltre richiedere una valutazione preventiva, da presentare ai rispettivi Ordini di appartenenza, sulla rispondenza, per forma e contenuti, della propria comunicazione pubblicitaria alle norme del Codice Deontologico.