Ogni mese, nel calendario del sito OPI Rieti, sarà visibile la giornata dedicata.
Per fruire del servizio in sede, occorrerà fissare un appuntamento previo contatto telefonico al numero 0746/495369.
Gli iscritti potranno comunque avvalersi di e-mail dedicata per porre domande o chiarimenti:
sportello.formazione@opirieti.it
Domande Frequenti sulla Formazione
L’obbligo formativo decorre dal 1 Gennaio successivo alla data di iscrizione. Da tale data,(50 per anno) il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso. Vi ricordiamo inoltre che il contratto collettivo approvato prevede penalità per chi non consegue i crediti previsti nei casi di selezioni interne aziendali ovvero passaggi di fascia, incentivi e incarichi di coordinamento e posizioni organizzative qualora le aziende lo mettano come requisito nei bandi di selezione e a patto che le aziende stesse garantiscano attraverso le unità di formazione aziendali il conseguimento dei crediti Ecm previsti dalla normativa.
A seguito della riunione del 10 giugno 2020 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua , il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017/2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014/2016 ,è prorogato alla data del 31 dicembre 2021. Per trasferire i crediti ECM è sufficiente essere registrati sul sito COGEAPS ( Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) e all’interno del proprio profilo entrare nella voce “Spostamento crediti “ e selezionare il corso che si vuole spostare ad un triennio precedente .E’ importante ricordare che, perché la proroga del recupero sia effettivamente valida ,è necessario che il professionista effettui concretamente questa procedura in quanto il recupero non viene in automatico.
L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S.,l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM . E’ possibile iscriversi all’anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale https//www.cogeaps.it
- Triennio 2020/2022: l’acquisizione dei 150 (ora 100) crediti formativi stabiliti, salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni, dovrà essere conseguita entro il 31 dicembre 2022.
06/2020 E.C.M. – PER EMERGENZA COVID-19 SONO STATI SCONTATI 50 CREDITI ECM PER ANNO 2020 ED E’ STATO PROROGATO AL 31.12.2021 IL TERMINE PER IL RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI 2014-16 E 2017-198Solo
IMPORTANTI NOVITA’
SCONTO 50 CREDITI FORMATIVI PER L’ANNO 2020
La legge 41 del 06.06.2020 prevede, tra l’altro , che i infermieri e medici che hanno continuato a svolgere la loro attività durante l’emergenza Covid-19 non dovranno conseguire i 50 crediti ECM che avrebbero dovuto acquisire per l’anno 2020.La norma fa riferimento ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti che siano dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti. Per tali soggetti, qualora sia presente la suddetta condizione, i 50 crediti da acquisire nell’anno 2020 (come quota annuale del fabbisogno dei 150 crediti relativi al triennio 2020-2022) si intendono in ogni caso maturati.
E’ da ricordare che, ai sensi dell’art. 16-quater del D.Lgs. 502/30.12.1992 e s. m.:
- la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato prevedono specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
- per le strutture sanitarie private l’adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell’accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
L’esonero è un riconoscimento della validità della formazione effettuata attraverso la frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. La domanda di esonero deve essere effettuata attraverso il portale Cogeaps.
No, per l’attività di docenza universitaria non sono riconosciuti crediti ECM.
Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU; corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.
Congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni); congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni); congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni); aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni); congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.); aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana; aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni); aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni); aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero; congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992); professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale. Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili. L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
Si, i crediti si ottengono indifferentemente attraverso tutte le tipologie di erogazione previste dalla normativa.
I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di: 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome); 1 credito (altro nome). Il modulo per la domanda è all’interno del portale Cogeaps e deve essere compilato, firmato e spedito dal stesso professionista che ne fa richiesta. Il professionista sanitario deve presentare una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti l’indicazione bibliografica completa, comprensiva del codice identificativo Scopus e Web of Science / Web of Knowledge della singola pubblicazione.
Il dossier formativo è espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano. Il dossier formativo deve rispondere a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o alla coerenza degli interventi formativi anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato. Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali.
Nella programmazione del dossier formativo si individuano i bisogni formativi da soddisfare per ogni macroarea.
La Commissione nazionale stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del dossier formativo.
Il dossier formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider.
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata sul sito Co.Ge.A.P.S.(Video del Dossier Formativo e Guide per l’Utente)
Il Co.Ge.A.P.S. ha per oggetto:
- La gestione di una banca dati Nazionale dei crediti ECM acquisiti dai professionisti della Salute
- La gestione di un sistema unitario e condiviso per la gestione dei crediti formativi acquisiti dai singoli professionisti della salute sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Commissione Nazionale ECM nell’ambito del progetto nazionale di Educazione Continua in Medicina
- La funzione di riferimento per l’accesso alla banca dati Nazionale dei crediti ECM per tutti i soggetti pubblici – quali Regioni, Aziende Sanitarie, Ministero della Salute, Age.Na.S., Enti di ricerca, ASSR, ISS, Università, ISPESL, CCM – aventi specifici obblighi o funzioni e compiti in materia
- L’implementazione e la gestione, in coordinamento con il Ministero della Salute e con gli Ordini, Collegi e Associazioni professionali, del dossier formativo individuale e di gruppo
- La gestione operativa in fase applicativa in condizione di parità tra tutti i consorziati, compreso il reperimento di finanziamenti e tecnologie per i medesimi
- La realizzazione di studi e di progetti di fattibilità in relazione alle singole attività dei consorziati ed a favore di questi ultimi in materia di ECM.